Regolamento 305/2011
Ogni prodotto edilizio immesso sul mercato deve essere conforme a determinati standard qualitativi definiti da NORME ARMONIZZATE
La marcatura CE certifica la conformità alle NORME ARMONIZZATE
La marcatura CE è di esclusiva responsabilita’ di chi immette sul mercato il prodotto finito. (Costrutture = Serramentista)
Scadenze:
categoria di prodotto | obbligatorietà marcatura CE | norma di riferimento |
porte e finestre esterne | dal 01/01/2009 | EN 14351-1 |
chiusure oscuranti | si | EN 13659 |
facciate continue senza incollaggio strutturale | si | EN 13830 |
facciate continue con incollaggio strutturale | si | ETAG 002 |
Per poter apporre il marchio CE sui prodotti di cui sopra il serramentista deve:
a: eseguire le prove iniziali di tipo (ITT)
b: predisporre e implementare il piano di controllo della produzione (FPC)
c: accompagnare ogni fornitura con:
- certificato di conformità
- documentazione di accompagnamento
- etichetta adesiva CE
- manuale d’uso e manutenzione
Le ITT possono essere fornite anche da gammista insieme alle istruzioni di assemblaggio, previa sottoscrizione di contratto d’uso con definizione dei profili di responsabilità.